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Indipendenza

L'autonomia e l'indipendenza del revisore, nello svolgimento sia della revisione cooperativa che della revisione legale dei conti, sono specificatamente previste dall'art. 4 comma 2 dello Statuto della Federazione Trentina della Cooperazione.

La normativa pone un nuovo quadro di vincoli a supporto dell’autonomia e dell’indipendenza del revisore, a partire dalla stessa Legge Regionale  , che impone la previsione statutaria di una clausola di non ingerenza delle cariche elettive della Federazione nei confronti dell’esecuzione della revisione e prescrive la necessità di preordinare un assetto organizzativo tale da assicurare che i revisori siano indipendenti dall’ente revisionando, per specificarsi ulteriormente con l’entrata in vigore del D.lgs. 39/2010. 

Ne deriva pertanto la necessità di un’oculata regolamentazione sia dell’attività revisionale in sé, sia dei collegamenti della stessa con gli altri servizi della Federazione, che viene compendiata nel regolamento organizzativo per l’istituzione e il funzionamento della Divisione Vigilanza.

Per contestualizzare correttamente l'importante e delicato tema dell’indipendenza del revisore occorre far riferimento in primo luogo:

  • alla natura istituzionale della Federazione e al suo scopo mutualistico, definito nello Statuto (principi di mutualità, di indivisibilità delle riserve, di destinazione dell’utile e di assegnazione dei dividendi nel rispetto dei limiti posti alle cooperative);
  • al suo modello di "governance", basato sul voto capitario atto ad escludere il verificasi di concentrazioni di potere prevaricanti;
  • alla clausola di “non ingerenza”, sancita dall’art. 4 comma 2 dello Statuto sociale.

Il modello cui si ispira la Federazione trova un espresso riconoscimento nella normativa comunitaria, in particolare nel “Considerando 11” della Direttiva 2006/43/CE  .

La funzione sociale e istituzionale della Federazione

La missione della Federazione viene incentrata nel “Piano strategico 2010-2012” nel saper fornire un “contributo al miglioramento sociale ed economico delle persone e delle comunità attraverso lo sviluppo coordinato della cultura e dell’imprenditorialità cooperativa”, ciò che comporta la proiezione dei propri ideali, valori e aspirazioni in una “visione” volta al “riconoscimento del ruolo del mondo cooperativo per lo sviluppo delle comunità e dei loro membri”.

E’ riconoscibile in questo modello un’impostazione a forte responsabilità sociale, esente da qualsiasi componente lucrativa, in stretta coerenza con:

1. Lo scopo mutualistico sancito dall’art. 3 dello Statuto sociale, che si incentra sulla promozione dello sviluppo della cooperazione, sulla definizione degli indirizzi strategici generali delle società federate, sul miglioramento della loro organizzazione, sul coordinamento delle loro attività, nello spirito di una mutualità cooperativa aperta al servizio delle comunità;

2. L’oggetto sociale che, a norma dell’art. 4 dello Statuto sociale, si concentra nell’attività di promozione e vigilanza, tutela, consulenza, assistenza e sviluppo degli enti cooperativi, e che si può declinare essenzialmente in tre grandi ambiti, precisamente:

● l’ambito strategico-istituzionale: riguarda le funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi delle società ed enti federati, di formazione ai principi e ai valori della cooperazione, nonché la promozione dell'immagine dell'intero movimento cooperativo provinciale, verso la creazione di un sistema integrato di imprese che si ispirano ai principi della cooperazione.

● la consulenza d’impresa: è volta a curare l'efficienza delle gestioni aziendali, attraverso l’adeguamento funzionale, il miglioramento e il potenziamento della struttura imprenditoriale e dell’assetto organizzativo delle associate e la prestazione di ogni forma di assistenza, amministrativa, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativa, tecnica ed economica, anche nella funzione di centro di servizi.

● la vigilanza si incentra sul funzionamento sociale ed amministrativo, sull'impostazione tecnica dell'attività e sulla gestione delle società federate e si svolge attraverso la revisione cooperativa e la revisione legale dei conti; l’azione revisionale sin dalle origini si propone di “risultare garantista nei confronti di terzi che avessero rapporti con la società cooperativa, ma soprattutto nei confronti dei soci della cooperativa stessa” dovendo il revisore essere animato dal principio di “aiutare efficacemente la società, la cui gestione è incaricato di esaminare, suggerendo tutti quei modi ch’egli trova ad ogni singolo caso adatti” (don Guetti).

Il modello organizzativo e funzionale della Federazione, che risale ai suoi fondamenti storici, rispecchia appieno quel ruolo di “Associazione di Rappresentanza” investita del compito di “Autorità di Revisione”, che viene sancito dalla Legge Regionale 9 luglio 2008, n. 5 (L.R. 5/2008) e dal relativo Regolamento Attuativo, con cui si è riscritta la disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi; infatti la L.R. 5/2008 pone quali requisiti essenziali per l’Associazione di Rappresentanza l’avere come oggetto sociale esclusivo – appunto - l’attività di tutela, consulenza, assistenza e sviluppo in favore dei propri aderenti.

Nella peculiare logica della funzione istituzionale della Federazione, che ha mutuato il suo Statuto dalla lunga tradizione di matrice raiffeiseniana, l'attività di controllo è concomitante con le attività di promozione, rappresentanza, assistenza e formazione, tutte strumentalmente convergenti verso il fine dello sviluppo e del consolidamento delle strutture e della cultura cooperativistica. Inoltre, la revisione (cooperativa e legale), pur essendo diretta alla verifica formale del rispetto della legge, dei principi cooperativi e dello Statuto, della regolare tenuta della contabilità e della chiarezza e veridicità del bilancio, si pone come elemento inscindibile di un'attività complessiva di assistenza agli organi sociali della cooperativa, finalizzata al miglioramento della gestione e all'effettivo perseguimento dello scopo mutualistico (art. 27 L. R. 5/2008); tale concetto infatti viene rafforzato entro la relazione al disegno di legge regionale, laddove si raccomanda di coniugare opportunamente “vigilanza e consulenza”.

Per questo si è considerata la necessità di rafforzare i servizi di assistenza e supporto consulenziale, per un’efficace rimozione delle problematiche e dei sintomi rilevati, che il revisore non può gestire in prima persona. I settori di consulenza vengono ad assumere il ruolo di gestori globali della relazione con il socio cliente, operando secondo logiche trasversali nel proporre soluzioni per i processi di conduzione delle imprese, sia a fini di sviluppo strategico, sia nella soluzione delle problematiche emergenti dai vari contesti, a partire dagli esiti delle attività di vigilanza.

Il Regolamento Organizzativo

Il Regolamento Organizzativo si pone l’obiettivo di disciplinare gli aspetti organizzativi della Divisione Vigilanza in relazione all'attività di revisione legale dei conti. In particolare…

  • Esamina i rapporti esistenti tra la Divisione e le altre unità e funzioni di Federazione, di Divisione e i Responsabili della revisione.
  • Individua le procedure da seguire per l’assegnazione dell’incarico ai Responsabili della revisione e a revisori esterni e per la verifica della loro indipendenza.
  • Riepiloga le formalità da seguire nell’emissione della relazione di revisione.
  • Fornisce specifiche indicazioni con riferimento alle ipotesi in cui l’incarico di revisione riguardi Enti di Interesse Pubblico oppure Enti sottoposti a regime intermedio.
  • Detta le procedure interne per il controllo della qualità e la tenuta delle carte di lavoro, nonché, in un’ottica più generale, le linee guida cui la Divisione Vigilanza si ispira in materia di preparazione professionale e formazione dei Responsabili della Revisione e dei collaboratori.

La funzione sociale e istituzionale di Federazione

La missione di Federazione è saper fornire un “contributo al miglioramento sociale ed economico delle persone e delle comunità attraverso lo sviluppo coordinato della cultura e dell’imprenditorialità cooperativa”.

In questo modello si può notare un’impostazione a forte responsabilità sociale, esente da qualsiasi componente lucrativa, in stretta coerenza con lo scopo mutualistico e l’oggetto sociale.

Lo scopo mutualistico (art. 3 Statuto Sociale) si incentra sulla promozione dello sviluppo della cooperazione, sulla definizione degli indirizzi strategici generali delle società federate, sul miglioramento della loro organizzazione, sul coordinamento delle loro attività, nello spirito di una mutualità cooperativa aperta al servizio delle comunità.

  • L’oggetto sociale (art. 4 Statuto Sociale) si concentra nell’attività di promozione e vigilanza, tutela, consulenza, assistenza e sviluppo degli enti cooperativi, e si può declinare essenzialmente in tre grandi ambiti, precisamente:
    • l’ambito strategico-istituzionale: riguarda le funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi delle società ed enti federati, di formazione ai principi e ai valori della cooperazione, nonché la promozione dell'immagine dell'intero movimento cooperativo provinciale, verso la creazione di un sistema integrato di imprese che si ispirano ai principi della cooperazione.
    • la consulenza d’impresa: è volta a curare l'efficienza delle gestioni aziendali, attraverso l’adeguamento funzionale, il miglioramento e il potenziamento della struttura imprenditoriale e dell’assetto organizzativo delle associate e la prestazione di ogni forma di assistenza, amministrativa, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativa, tecnica ed economica, anche nella funzione di centro di servizi.
    • la vigilanza: si incentra sul funzionamento sociale ed amministrativo, sull'impostazione tecnica dell'attività e sulla gestione delle società federate e si svolge attraverso la revisione cooperativa e la revisione legale dei conti; l’azione revisionale sin dalle origini si propone di “risultare garantista nei confronti di terzi che avessero rapporti con la società cooperativa, ma soprattutto nei confronti dei soci della cooperativa stessa” dovendo il revisore essere animato dal principio di “aiutare efficacemente la società, la cui gestione è incaricato di esaminare, suggerendo tutti quei modi ch’egli trova ad ogni singolo caso adatti” (don Guetti).

 

 

L’attività di controllo e la compatibilità con gli altri principi di Federazione

Il modello organizzativo e funzionale della Federazione, che risale ai suoi fondamenti storici, rispecchia appieno quel ruolo di “Associazione di Rappresentanza” investita del compito di “Autorità di Revisione”, che viene sancito dalla Legge Regionale 9 luglio 2008, n. 5 (L.R. 5/2008  ) e dal relativo Regolamento Attuativo.  

La L.R. 5/2008 pone infatti come requisito essenziale in capo all’Associazione di Rappresentanza avere come oggetto sociale esclusivo l’attività di tutela, consulenza, assistenza e sviluppo in favore dei propri aderenti.

Nella peculiare logica della funzione istituzionale di Federazione, l'attività di controllo è concomitante con le attività di promozione, rappresentanza, assistenza e formazione, tutte strumentalmente convergenti verso il fine dello sviluppo e del consolidamento delle strutture e della cultura cooperativistica. Inoltre, la revisione (cooperativa e legale), pur avendo altri obiettivi, si pone come elemento inscindibile di un'attività complessiva di assistenza agli organi sociali della cooperativa, finalizzata al miglioramento della gestione e all'effettivo perseguimento dello scopo mutualistico (art. 27 L. R. 5/2008). Questo concetto viene rafforzato dalla relazione al disegno di legge regionale, dove si raccomanda di coniugare opportunamente “vigilanza e consulenza”.