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Revisione cooperativa

La Divisione Vigilanza, organizzazione autonoma e distinta dalle altre unità di Federazione e a cui sono state affidate le funzioni di vigilanza, svolge la revisione cooperativa, con le modalità stabilite dall’art. 29 della L.R. 5/2008. La revisione cooperativa può essere ordinaria o straordinaria e avere cadenza annuale o biennale.

Revisione ordinaria

La revisione cooperativa ordinaria ha lo scopo di:  

  • fornire agli organi di direzione e di amministrazione della cooperativa suggerimenti e consigli per migliorarne la gestione, il perseguimento dello scopo mutualistico e la democrazia interna e per la rimozione, possibilmente immediata, di eventuali irregolarità rilevate
  • accertare il carattere aperto e democratico della cooperativa e il suo scopo mutualistico
  • accertare il rispetto del diritto degli enti cooperativi, delle norme statutarie e regolamentari, dei principi cooperativi, dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura
  • controllare il funzionamento sociale ed amministrativo e l’impostazione organizzativa e gestionale della cooperativa
  • esprimere un giudizio sulla situazione economica e finanziaria se la cooperativa non è soggetta a revisione legale da parte della Divisione Vigilanza della Federazione
  • accertare che le partecipazioni in altre imprese siano strumentali al perseguimento degli scopi sociali
  • accertare che la situazione patrimoniale e finanziaria della cooperativa ne consenta il perseguimento degli scopi sociali, nonché la continuità aziendale.

Revisione straordinaria

La revisione cooperativa straordinaria è disciplinata dalle norme sulla revisione ordinaria, in quanto compatibili, e può essere richiesta:

  • dall’organo di controllo della cooperativa
  • dal revisore legale dei conti della cooperativa
  • da un terzo dei soci, se questi sono meno di 150
  • da un decimo dei soci, se il loro numero non è superiore a 1000
  • da almeno 100 soci, se questi sono più di 1000
  • a seguito della decisione degli amministratori della cooperativa

Normativa di riferimento: art. 19, comma 1, L.R. 5/2008; art. 27 L.R. 5/2008; art. 28 della L.R. 5/2008 

Le modalità di revisione

Di norma, la revisione viene svolta presso la sede della cooperativa che deve mettere a disposizione del revisore i propri documenti e fornire le informazioni necessarie per l’esecuzione di controlli; gli amministratori e i componenti dell’organo di controllo possono assistere al processo.

Se dalle operazioni di verifica emergono irregolarità, il revisore può informare verbalmente gli amministratori, anche convocandoli direttamente, dando le opportune istruzioni per la loro rimozione.

Il revisore redige poi un verbale dove annota le eventuali osservazioni espresse dalla società, suggerimenti e consigli per migliorare la gestione, le irregolarità gravi o non gravi riscontrate offrendo alla cooperativa delle indicazioni per rimuoverle.

La cooperativa ha un termine per fornire le sue osservazioni, trascorso il quale la Divisione Vigilanza formalizzerà le prescrizioni che l’impresa dovrà adottare per rimuovere le irregolarità. La Divisione Vigilanza può convocare l’assemblea o disporre la lettura di un estratto del verbale di revisione durante l’assemblea.

Normativa di riferimento: art. 29 della L.R. 5/2008; art. 29 della L.R. 5/2008; art. 32 L.R. 5/2008.

Ecco l’elenco della documentazione che la cooperativa deve mettere a disposizione del revisore per lo svolgimento del suo incarico:

  • elenco degli amministratori e sindaci in carica (se non appaiono in una recente visura camerale)
  • descrizione dell’attività che la cooperativa sta svolgendo e che ha svolto, dalla data della revisione precedente in poi
  • atto costitutivo in vigore
  • libro soci
  • libro adunanze delibere dell’assemblea
  • libro adunanze delibere del Consiglio di Amministrazione
  • libro adunanze delibere del Collegio Sindacale o del Comitato di Controllo, se nominato
  • libro degli inventari
  • libro unico del lavoro
  • registro beni ammortizzabili
  • registro IVA vendite
  • registro IVA acquisti
  • altri registri IVA se tenuti (corrispettivi, tirature, ecc.)
  • bilanci definitivi degli ultimi due esercizi, se non già trascritti integralmente sul libro inventari
  • bilancio di verifica alla data della revisione o alla data alla quale vi è quadratura con l’estratto conto bancario
  • conti di mastro degli ultimi due esercizi e dell’esercizio in corso
  • dichiarazioni fiscali degli ultimi due esercizi (MOD. Redditi SC – MOD. IRAP - MOD 770 – Dichiarazione IVA)
  • estratto conto bancario aggiornato alla data della situazione contabile aggiornata
  • altra documentazione non IVA
  • corrispondenza del periodo (spedita e ricevuta)
  • denunce periodiche enti previdenziali
  • corrispondenza con enti previdenziali.

Nell'ottica di una proficua collaborazione reciproca, la check list fornisce indicazioni utili per agevolare il lavoro del revisore cooperativo.

Normativa di riferimento: L.R. 5/2008, art. 25 comma 4 e art. 27 comma 2 lettera a).

 

Vengono considerate gravi irregolarità e segnalate agli amministratori della cooperativa le seguenti fattispecie:

  • l’inosservanza dello scopo mutualistico
  • rilevanti e ripetute violazioni di norme legislative o statutarie
  • una grave compromissione della situazione finanziaria o patrimoniale
  • gravi irregolarità gestionali
  • la presenza di una causa obbligatoria di scioglimento, senza che siano stati presi gli opportuni provvedimenti.

Normativa di riferimento: art. 31 comma 2 della Legge Regionale n. 5 del 9 luglio 2008, art. 31 comma 3 della L.R. 5/2008.

Sulla base delle risultanze dell’attività di revisione svolta dalla Divisione Vigilanza, la Provincia può adottare i seguenti provvedimenti amministrativi:

  • sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 5.000 a carico degli amministratori e dei sindaci in solido tra loro
  • nomina di una o più persone, designate dalla Federazione, da affiancare all’organo amministrativo o di controllo oppure al direttore della cooperativa
  • gestione commissariale
  • sostituzione dei liquidatori
  • scioglimento coatto della cooperativa
  • liquidazione coatta amministrativa della cooperativa.

Normativa di riferimento: art. 34 L.R. 5/2008