Fine dello stato di emergenza: novità in materia di green pass e lavoro agile
Tra le restrizioni che rimarranno, segnaliamo le più rilevanti:
- proroga dell’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro privati fino al 30 aprile 2022;
- sostituzione dell’obbligo vaccinale con quello del green pass per gli over 50 dal 1° al 30 aprile 2022;
- obbligo vaccinale per le professioni sanitarie e di interesse sanitario, nonché per i lavoratori impiegati nelle strutture socio sanitarie e assistenziali fino al 31 dicembre 2022;
- obbligo vaccinale per il comparto scolastico ed educativo fino al 15 giugno 2022;
- ridefinizione dell’obbligo di quarantena e isolamento in caso di positività o contatto stretto con soggetto positivo.
1 - Graduale eliminazione del green pass di base
Scuole, centri educativi per l’infanzia e istituti di formazioneDal 1° aprile fino al 30 aprile 2022 chiunque acceda alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia e nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (cosiddetto green pass base). L’obbligo vige anche per l’accesso a istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, compresi gli studenti delle predette istituzioni che vi accedono.
NOTA BENE: questi soggetti differiscono da quelli appartenenti alla nozione di personale scolastico di cui al successivo punto 3: questi ultimi sono direttamente dipendenti dalle istituzioni scolastiche e formative, mentre quelli descritti in questo paragrafo sono soggetti che, a qualunque titolo, si trovano nelle strutture sopra elencate e non sono dipendenti delle stesse.
Luoghi di lavoro privati in genere
L’obbligo di possesso del green pass base (ottenibile per mezzo di tampone negativo, vaccino o guarigione) per l’accesso ai luoghi di lavoro privati[1] da parte dei dipendenti viene prorogato fino al 30 aprile 2022. Restano fermi fino a quella data tutti gli obblighi connessi alle modalità di verifica del green pass previsti in capo al datore di lavoro.
Si precisa che per i corsi di formazione che avvengano in luoghi di lavoro privati è sufficiente la verifica del green pass base fino al 30 aprile 2022.
2 - Obbligo vaccinale
Sanitari e impiegati in strutture socio sanitarie e socio assistenziali
L’obbligo del vaccino anti SARS-COV2 per l’esercizio della professione da parte di sanitari e esercenti professioni di interesse sanitario resta in vigore fino al 31 dicembre 2022.
Medesima validità dell’obbligo vaccinale, ovvero fino al 31 dicembre 2022, è prevista anche per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie[2].
Viene specificato che in caso di intervenuta guarigione, l'Ordine professionale competente ad effettuare le verifiche sui propri iscritti o il responsabile della struttura ove è impiegato il personale, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute (4 mesi dalla contrazione del virus). La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento[3].
Si ricorda che, fino al 31 dicembre 2022, anche i visitatori che accedono a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio sanitarie e hospice devono essere muniti di green pass rafforzato (vaccinazione, guarigione) ovvero di green pass base, accompagnato da test negativo antigenico o molecolare[4]; medesime regole valgono per l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture sanitarie e ospedaliere.
Personale scolastico, docente e del sistema educativo dell’infanzia
Permane in capo al personale della scuola, il corpo docente della stessa e del sistema educativo dell’infanzia l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022: il vaccino costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa a contatto con gli alunni.
Sarà possibile sostituire il personale assente per mancata vaccinazione con rapporti a tempo determinato che si risolvono di diritto quando il personale sostituito riacquisisce il diritto di ritornare sul luogo di lavoro per essersi sottoposto a vaccinazione.
Laddove il personale docente non sia in possesso di vaccinazione, completato l’iter di verifica dello stesso, il dirigente scolastico è tenuto ad utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.
NOTA BENE: Viene meno per il personale docente la procedura di sospensione dal lavoro essendo questa sostituita dall’obbligo di adibizione del docente nelle attività di supporto alle attività scolastiche.
Lavoratori over 50
Fermi restando gli obblighi vaccinali di cui sopra e al di fuori dei luoghi di lavoro in cui il vaccino continua ad essere requisito essenziale per la prestazione lavorativa, l’attuale obbligo vaccinale previsto per i lavoratori over 50 viene invece convertito in obbligo di green pass base dal 25 marzo fino al 30 aprile, data in cui verrà definitivamente eliminato tale obbligo.
3 - Sospensioni dal lavoro e rientro in seguito a guarigione o vaccinazione nei luoghi di lavoro privati
Rispetto alle ipotesi di sospensione dal lavoro per assenza di green pass nei luoghi di lavoro privati, la legge n. 18/2022 ha apportato alcune modifiche rispetto alla possibilità di rientrare in azienda per il lavoratore che – benché sospeso – acquisisca il certificato verde. A queste modifiche si aggiunge l’aggiornamento del termine di validità dell’obbligo di green pass base al 30 aprile 2022.
L’attuale disposizione oggi prevede che nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per carenza di green pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
In ogni caso, la novità consiste nel fatto che viene sempre consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione.
4 - Isolamento e quarantena[5]
Dal 1° aprile resterà in vigore l’isolamento con obbligo di permanenza domiciliare solo per i soggetti che abbiano contratto il virus SARS-COV2: il divieto di spostamento dalla propria abitazione durerà fino alla guarigione, cioè fino all’ottenimento di un tampone con esito negativo.
Viene superata, invece, la differenziazione dei periodi di quarantena sulla base dello status vaccinale o della tipologia di contatto: sia i soggetti vaccinati che non vaccinati, in presenza di un contratto stretto ad alto rischio o a basso rischio, se entrano in contatto con un soggetto positivo al Covid-19, dovranno esclusivamente osservare un periodo di autosorveglianza con obbligo di indossare mascherine FFp2 per 10 giorni dall’ultimo contatto a rischio.
Questi soggetti dovranno poi effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 in caso di comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
Fino al 30 giugno resta in vigore la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
Con tale disposizione, si intende affidare il lavoratore fragile al medico del lavoro competente affinché prescriva al datore di lavoro l’adozione di eventuali ed ulteriori misure di protezione individuale per proteggere il dipendente maggiormente esposto in termini di conseguenze negative al contagio da Covid-19.
Si ricorda, infine, che con il 31.03 termina il diritto dei lavoratori fragili ad essere adibiti alla modalità di lavoro agile.
5 - Obbligo della mascherina sui luoghi di lavoro[6]
Come per tutti i luoghi al chiuso, fino al 30 aprile, anche nei luoghi di lavoro al chiuso i lavoratori sono obbligati ad indossare la mascherina.
L’obbligo si intende assolto mediante l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico. Per espressa previsione legislativa, i sistemi di protezione delle vie respiratorie sono considerati a tutti gli effetti strumenti di protezione individuale, pertanto, il datore di lavoro dovrà provvedere alla consegna degli stessi e alla verifica del corretto utilizzo; anche in capo al dipendente sussiste l’obbligo di collaborare con il datore di lavoro al rispetto di tali misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza.
La disposizione si applica anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
6 - Lavoro agile semplificato
Fino al 30 giugno 2022 potrà essere effettuato lo smart-working senza la stipula dell’accordo individuale e con la sola comunicazione tramite il canale del Ministero del lavoro prevista per il periodo di pandemia (invio del file Excel con i nominativi dei lavoratori coinvolti).L’Ufficio Legale-Sindacale resta a disposizione per fornire la necessaria consulenza.
[1] Articolo 9-septies, decreto-legge n. 52/2021.[2] Sono le strutture elencate al comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto-legge n. 44/2021.
[3] Articolo 4 comma 5 del decreto-legge n. 44/2021.
[4] articolo 1-bis, decreto-legge n. 44/2021
[5] Articolo 4 decreto-legge n. 24/2022 che ha aggiunto l’articolo 10-ter al decreto-legge n. 52/2021.
[6] Articolo 5 comma 8 decreto-legge n. 24/2022.