18 dicembre 2024
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L'esperto risponde - Che cosa ne resta dello smart working dopo il periodo emergenziale?

Abbiamo chiesto ai nostri consulenti di rispondere alle domande più gettonate in ambito legale e amministrativo. Risponde Anna Montanari
A far data dal 1° aprile 2024 sono in vigore le regole ordinarie per lo svolgimento dell’attività di lavoro agile, di cui alla legge 81/2017, senza che vi sia più alcuna distinzione applicativa in merito ai soggetti richiedenti. È venuta meno, infatti, anche la deroga prevista per i genitori con figli di età inferiore ai 14 anni e per i soggetti fragili, i quali vantavano un diritto alla concessione dello smart working, una volta verificata la compatibilità di tale modalità con le caratteristiche della prestazione lavorativa, nonché l’accesso allo stesso attraverso una procedura semplificata e l’assenza di un accordo individuale. Pertanto, a partire da tale data, aziende e lavoratori che vogliano utilizzare questa modalità di lavoro dovranno sempre adoperarsi per siglare un accordo individuale, conformemente a quanto previsto dagli artt. 18 ss. della l. 81/2017.

L’accordo, che deve essere stipulato in forma scritta, contiene alcune informazioni essenziali: disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa con riferimento all’esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, agli strumenti tecnologici utilizzabili dal lavoratore, alle fasce di disconnessione. Fissa, inoltre, gli obiettivi da raggiungere che le parti hanno concordato, in quanto, anche ai sensi della citata legge, l’organizzazione del lavoro deve avvenire per fasi, cicli e obiettivi.

L’elemento sicuramente distintivo dello smart working è dato dall’assenza di precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro.  La prestazione lavorativa viene, infatti, eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza che vi sia più necessità di individuare una postazione fissa ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, che derivano dalla legge e dalla contrattazione collettiva e che restano invariati.

Sarà necessario, quindi, per l’azienda che voglia introdurre lo smart working nella propria organizzazione, definire il perimetro entro il quale il lavoratore potrà muoversi, valutando lo strumento più adatto per la propria realtà in relazione alle esigenze specifiche e al numero di collaboratori coinvolti.

Dati alla mano, nel 2024 gli smart workers in Italia sono stati 3,55 milioni e si stima essere un numero pressoché simile per il 2025 (3,75 milioni). Sebbene il volume di lavoratori smart sia quasi della metà rispetto al periodo emergenziale – durante il quale erano stati registrati ben 6,59 milioni di lavoratori in modalità agile – il numero è comunque significativo con raffronto agli anni precedenti al 2020, nei quali si registravano non più di 500.000-550.000 persone in smart.

È stato osservato, inoltre, come l’implementazione di tale modalità di lavoro abbia avuto ricadute positive sull’ambiente (riduzione dell’emissione di anidride carbonica) per effetto della riduzione degli spostamenti e del minor utilizzo degli uffici, nonché abbia determinato in alcuni casi anche un cambiamento nello stile di vita delle persone, con effetti di revisione degli spazi e dei tempi di frequentazione degli ambienti urbani.

In conclusione, pur essendo venute meno le procedure semplificate previste per l’attivazione dello smartworking in fase emergenziale, lo stesso resta uno strumento di conciliazione e bilanciamento vita – lavoro molto richiesto in particolare dalle nuove generazioni che si affacciano sul mondo del lavoro. Al contempo, la maggior flessibilità e autonomia riconosciute al lavoratore, nonché la chiarezza di obiettivi condivisi, hanno per effetto la responsabilizzazione dello stesso sui risultati da raggiungere nonché lo sviluppo di un maggior senso di appartenenza alla realtà per cui si lavora.

Autore: Redazione