08 luglio 2022
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Protocollo e smart working: lo stato dell’arte

Il 30 giugno scorso è stato emanato il Protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-coV-2/covid-19 negli ambienti di lavoro, vediamo assieme i dettagli e le novità.

Le Parti sociali hanno evidenziato, in diversi punti del Protocollo, la centralità dello smart working quale strumento generale di prevenzione dal contagio, in particolare per alcune categorie di lavoratori.

Proprio al fine di favorire il massimo utilizzo dello smart working, le parti auspicano infatti un’ulteriore proroga della possibilità di ricorrere al lavoro agile con le modalità semplificate – comunicazione telematica “agile” e assenza di accordo individuale – attualmente in vigore fino al 31 agosto 2022.

Sono inoltre dedicate previsioni specifiche per i soggetti fragili. Se da una parte si stabilisce che il datore di lavoro, sentito il medico competente, adotti specifiche misure prevenzionali ed organizzative per tale categoria di lavoratori, dall’altra si auspica una proroga delle previsioni a tutela dei lavoratori a c.d. “elevata fragilità”, attualmente scadute il 30 giugno u.s., che prevedevano lo svolgimento della prestazione lavorativa di norma in modalità agile e l’equiparazione dell’assenza al ricovero ospedaliero nel caso in cui la prestazione fosse incompatibile con tale modalità, senza che tale assenza venisse computata ai fini del periodo di comporto.

Rimangono in vigore, fino al 31 luglio 2022, le disposizioni inerenti al diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile:

  • per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, sulla base della valutazione del medico competente, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale. Tale modalità deve essere in ogni caso compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa;
  • per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Sempre fino al 31 luglio 2022 è stata inoltre prorogata la sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Il Protocollo interviene poi ad attualizzare e, in taluni casi semplifica, le previsioni precedenti.

La principale novità è contenuta al punto 6, dedicato ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Le parti sociali hanno infatti previsto che, anche nei settori in cui la mascherina non è obbligatoria, essa resta un presidio importante per la tutela e la prevenzione dal contagio, in particolare nei casi in cui non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro per le specificità delle attività lavorative. In tali contesti sarà onere del datore di lavoro rendere disponibili per i lavoratori le mascherine di tipo FFP2. Una specifica viene fatta nel caso in cui, su indicazione del medico competente o del RSPP, alla luce di specifiche mansioni e nei contesti indicati al paragrafo precedente, nei quali non sia garantito il distanziamento, il datore di lavoro individui particolari gruppi di lavoratori tenuti ad indossare obbligatoriamente la mascherina FFP2, che verrà fornita dallo stesso datore di lavoro.

Il Protocollo viene poi aggiornato con il quadro normativo attuale per la riammissione al lavoro dei soggetti contagiati, che prevede: isolamento del soggetto contagiato, autosorveglianza dei contatti stretti e cessazione del regime di isolamento solo a seguito dell’avvenuta guarigione, accertata dall'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, con trasmissione del referto al dipartimento di prevenzione territorialmente competente.

A seguito della definizione del nuovo Protocollo e delle indicazioni in esso contenute, è quindi onere del datore di lavoro aggiornare il protocollo condiviso all’interno della propria azienda, tenuto conto della necessità di conservare misure efficaci per limitare il rischio di contagio anche alla luce dello stato attuale della situazione epidemiologica, favorendo il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali aziendali, l’RLS nonché sentito il parere del medico competente.


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Autore: Redazione